Art. 9.
(Istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionale) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, in ogni regione, una conferenza regionale annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alla presente di malattie asbesto-correlate,

 

Pag. 18

lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione della legislazione nazionale e regionale nonché dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto e le conferenze regionali di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono promosse a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.